Art. 3.

      1. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all'articolo 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinando la quota di contributi riservata alle istituzioni culturali femminili o alle attività culturali concernenti le donne in misura non inferiore al 5 per cento.